mance

Mance detassate entro il 30% del reddito per i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione con un reddito non superiore a 75mila euro. L’articolo 1, comma 520 della legge 207/2024 (Bilancio 2025) prevede due modifiche al regime di detassazione delle mance: da un lato, aumenta dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance; dall’altro, sale da 50mila euro a 75mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente rispetto al quale è possibile applicare la suddetta aliquota agevolata.

Alla luce di tali modifiche, il regime di detassazione delle mance previsto dall’articolo 1, comma 58, della legge 197/2022 (Bilancio 2023) dal 1° gennaio 2025 sarà applicabile a tre condizioni: entro il limite del 30% del reddito percepito; ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75mila euro; salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Saranno ancora utili le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 26/2023. Sotto l’aspetto oggettivo sono rilevanti le somme concesse a titolo di liberalità in denaro o tramite mezzi di pagamento elettronici. Il beneficio consiste nell’applicazione sulle mance percepite dai clienti di una imposta sostitutiva del 5%. Sotto l’aspetto soggettivo, il limite reddituale di 75mila euro va verificato considerando tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nell’anno precedente, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nei settori sopra indicati e tenendo conto delle mance già assoggettate a imposta sostitutiva. Il superamento del limite reddituale di 75mila euro determinerà l’inapplicabilità della tassazione agevolata delle mance percepite nell’anno successivo. La tassazione agevolata è limitata al 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il limite è costituito dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. Il limite del 30% rappresenta una franchigia: in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria. Il datore di lavoro dovrà, verificate le condizioni soggettive e oggettive di applicabilità dell’imposta sostitutiva, tassare le mance e versare l’imposta. In caso di unico rapporto di lavoro nell’anno precedente, il datore di lavoro applicherà direttamente l’imposta sostitutiva; in caso contrario, il lavoratore dichiarerà per iscritto il diritto all’agevolazione.

Ai fini della corretta applicazione del beneficio, il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro sia l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nei settori di riferimento presso altri datori di lavoro, sia eventuali mance già assoggettate a imposta sostitutiva. Le mance detassate non entrano nel Tfr, sono escluse dalla base imponibile dei contributi e dei premi Inail, sono considerate nel reddito utile per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.