cassa integrazione


Contratto di solidarietà

Il datore di lavoro può stipulare un accordo con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il quale viene stabilita una riduzione dell’orario di lavoro per tutti o per categorie di dipendenti, al fine di evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di esubero del personale.

CIGS – Durata
La CIG straordinaria è erogata per un massimo di 24 mesi, anche non continuativi, nel quinquennio mobile. I periodi di riduzione orario fruiti per mezzo di contratti di solidarietà sono computati per la metà.

Durata – La durata del trattamento di CIGS è determinata in funzione della causale.

In particolare, per la riorganizzazione aziendale, la durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; in caso di crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi, anche continuativi per ciascuna unità produttiva in un quinquennio mobile; per il contratto di solidarietà, la durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; in talune condizioni, la durata massima può raggiungere 36 mesi.

Quinquennio mobile

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto per la causale “contratto di solidarietà”.

Limite delle ore lavorabili

Sia per la causale di riorganizzazione aziendale che per quella di crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

CIGS – Procedura di attivazione
L’impresa comunica preventivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o alle RSA o alle RSU l’intenzione di accedere alla CIG Straordinaria; esse possono richiedere un esame congiunto della situazione, che si può svolgere anche in via telematica, e la procedura deve esaurirsi entro 25 giorni. La domanda di accesso alle prestazioni deve essere inoltrata per via telematica all’INPS e contestualmente al Ministero del lavoro e all’ITL.

Crisi aziendale e riorganizzazione aziendale

Il datore di lavoro deve comunicare alle organizzazioni sindacali le cause, la prevedibile durata e il numero dei lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività. L’esame congiunto presso la Regione (per le unità produttive ubicate in una sola Regione) o il Ministero del lavoro (per unità produttive ubicate in più Regioni) deve esaurirsi entro 25 giorni (10 giorni per aziende con meno di 50 dipendenti). La domanda telematica di concessione deve essere presentata al Ministero del lavoro entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale.

Contratti di solidarietà

Nel caso di richiesta di CIGS per contratti di solidarietà occorre determinare e quantificare l’esubero di personale; successivamente alla stipula dell’accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, la domanda di prestazione è presentata in via telematica al Ministero del lavoro.

Controlli e verifiche

L’Ispettorato del lavoro competente per territorio, nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procede, con riferimento a ciascuna causale di intervento, alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali.

CIGS – Trattamento economico
Il trattamento economico dovuto al lavoratore è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Tale importo è soggetto ad un massimale rivalutato annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT. Su tali importi viene applicata una trattenuta previdenziale del 5,84%.

Contribuzione

Per il finanziamento delle prestazioni di CIGS è previsto il pagamento di un contributo ordinario e di un contributo addizionale dovuto solo in caso di utilizzo e collegato a quest’ultimo. Durante l’assenza viene riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.