A causa delle specifiche connotazioni professionali dei lavoratori e delle esigenze di flessibilità, il settore dello spettacolo presenta particolarità proprie che lo differenziano dagli altri settori. Vari sono gli adempimenti che datori di lavoro o committenti devono rispettare al momento dell’instaurazione del rapporto lavorativo.
Quale è la legislazione applicabile ai lavoratori dello spettacolo?
La legislazione applicabile ai lavoratori dello spettacolo si caratterizza per l’emergere di svariati elementi di specificità rispetto alla disciplina generale. Possono essere applicate tutte le tipologie contrattuali disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015 e diversi sono gli adempimenti che i datori di lavoro o i committenti debbono rispettare al momento dell’instaurazione del rapporto lavorativo.
Chi sono i lavoratori dello spettacolo?
La specificità propria dello spettacolo giustifica la previsione di ulteriori elementi di tutela a beneficio dei lavoratori del settore, soprattutto con riferimento alle figure lavorative, quali gli artisti e i tecnici, che svolgono la propria attività in via saltuaria, in contesti territoriali differenti e affatto standardizzati.
La definizione dell’esatto campo di applicazione della disciplina relativa ai “lavoratori dello spettacolo” rappresenta un passaggio fondamentale per individuare la legislazione applicabile, a fronte di una normativa che, a discapito del principio della certezza del diritto, non ha trovato nel tempo risposte univoche, con il susseguirsi sul tema di numerosi interventi legislativi, giurisprudenziali e di prassi.
Quale contratto di lavoro è applicabile nel settore dello spettacolo?
Sebbene nel settore dello spettacolo possano essere applicate tutte le tipologie contrattuali disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta scarsamente utilizzato, dal momento che tale settore richiede una elevata flessibilità dei rapporti di lavoro. In compenso si fa sempre di più ricorso al contratto a tempo determinato, a tempo parziale ed al lavoro intermittente.
Quali sono gli adempimenti per l’assunzione di lavoratori dello spettacolo?
Diversi sono gli adempimenti che i datori di lavoro o i committenti debbono rispettare al momento dell’instaurazione del rapporto lavorativo con tutte le tipologie di lavoratori dello spettacolo. In particolare, occorre effettuare le Comunicazioni Obbligatorie al Centro per l’Impiego; inserire i lavoratori nell’agibilità; consegnare al lavoratore la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, una copia del contratto di lavoro; compilare il Libro Unico del Lavoro; pagare i contributi previdenziali; assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL.
Rapporto di lavoro subordinato e autonomo
Le prestazioni artistiche possono essere svolte in forma subordinata, autonoma o parasubordinata.
> Disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Il rapporto è di lavoro subordinato quando il lavoratore presta la propria attività sotto la direzione organizzata e disciplinata dal datore di lavoro.
La normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 2094 cod. civ.
> Disciplina del rapporto di lavoro autonomo
Nel settore dello spettacolo sono diversi i lavoratori che svolgono la loro opera presso le aziende senza vincolo di subordinazione. Rientrano in tale fattispecie i lavoratori parasubordinati, i lavoratori autonomi (tra i quali i lavoratori autonomi esercenti attività musicali), i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori in regime di esenzione nelle esibizioni musicali.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 2222 cod. civ.
Previdenza del settore spettacolo
L’ENPALS ha provveduto, sino a tutto il 2011, alla gestione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo.
> ENPALS
L’attività dell’artista è caratterizzata dalla molteplicità dei datori di lavoro, da un’elevata mobilità, ma soprattutto dalla marcata discontinuità di occupazione e, più in generale, dalla tendenziale precarietà per lunghi tempi.
Tali elementi hanno costituito la ragione della previsione di una speciale forma di assicurazione, gestita per lungo tempo dall’ENPALS e, da ultimo, ricompresa tra le forme previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, la c.d. “Gestione spettacolo e sport ex ENPALS” gestita dall’INPS.
> INPS
Con l’intento di razionalizzazione dell’intero sistema previdenziale e di riduzione dei costi complessivi di funzionamento di alcune amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2012 è stata disposta la soppressione dell’ENPALS e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Successivamente, si è completato il processo di trasferimento all’INPS delle funzioni, delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali e del personale dell’ENPALS.
Prestazioni pensionistiche
I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle medesime prestazioni pensionistiche spettanti ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO. Presso l’INPS è istituita la gestione ex-ENPALS che gestisce l’assicurazione IVS e i relativi trattamenti pensionistici.
> Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori dello spettacolo in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è previsto l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia, secondo le specificità del Gruppo di appartenenza e in ottemperanza alle novità introdotte dal D.L. n. 214/2011, nonché dal Regolamento di armonizzazione, emanato in favore delle categorie artistiche del settore con D.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157.
> Pensione anticipata
A partire dal 1° gennaio 2012, gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) al ricorrere delle condizioni previste per il regime generale dei lavoratori dipendenti.
> Trattamenti di invalidità
Nel caso di permanente incapacità dei lavoratori dello spettacolo di svolgere la propria attività professionale o di una riduzione della capacità lavorativa, sono previste distinte prestazioni: assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, oltre a ulteriori specifici trattamenti relativi a determinate categorie (invalidità specifica, assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità).
Quale è il sistema di calcolo della pensione?
A partire dal 1° gennaio 2012, anche per le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo lavoratori dello spettacolo, la quota di pensione corrispondente alle anzianità che decorrono da tale data è calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo.
Pertanto, i sistemi attualmente applicati sono quello contributivo e misto.