Il diritto alla riduzione dell’aliquota del contributo addizionale non si esaurisce con la fruizione di un unico periodo di integrazione salariale se lo stesso non raggiunge le 52 settimane nel quinquennio mobile, ovvero le 104 settimane nel caso dell’aliquota ridotta al 9% nella fattispecie prevista dalla lettera b dell’articolo 5, comma 1-ter, del Dlgs 148/2015.
Lo precisa la direzione centrale entrate dell’Inps in una comunicazione del 4 novembre 2025, inviata alle sedi periferiche con la quale vengono forniti chiarimenti sull’esatta applicazione dell’aliquota ridotta per la cassa integrazione.
Quadro normativo di riferimento
Si ricorda che l’articolo 1, comma 195, lettera b, della legge 234/2021, ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 del Dlgs 148/2015, con il quale è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, una riduzione del contributo addizionale, posto a carico delle aziende che presentano domanda di integrazione salariale e che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, ovvero in deroga, per almeno ventiquattro mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.
Prime istruzioni e richieste di chiarimento
L’istituto ha emanato le relative istruzioni con circolare 5/2025; tuttavia sono pervenute richieste di chiarimento sulla corretta attribuzione del contributo addizionale in misura ridotta, che hanno indotto l’Inps a fornire le seguenti precisazioni.
La casistica segnalata riguarda aziende che, dopo aver fruito di un primo trattamento di integrazione salariale per un numero di settimane inferiore alle 52 in un quinquennio mobile, con attribuzione del contributo addizionale ridotto al 6%, sono state autorizzate alla fruizione di un ulteriore periodo di integrazione salariale, con determinazione del contributo addizionale nella misura ordinaria del 9%, come disposto dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 148/2015.
Le aziende interessate sostengono che, non avendo raggiunto il limite delle 52 settimane con il precedente trattamento Cigo, anche al nuovo periodo di cassa debba essere applicato il contributo addizionale in misura ridotta, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 1-ter, del Dlgs 148/2015.Precisazioni dell’Inps
Precisazioni dell’Inps
A tal proposito, l’Inps richiama quanto espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1-ter del Dlgs 148/2015 che, in sintesi, stabilisce una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al 6%, nella lettera a, e del 9% oltre il limite di cui alla lettera a, e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Viene precisato che il legislatore fonda il diritto alla riduzione del contributo addizionale sul fatto che il datore di lavoro non abbia fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.
Quindi, verificato il requisito di accesso alla riduzione contributiva, il datore di lavoro può legittimante esercitare tale diritto quanto all’aliquota del 6%, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, ovvero al 9% oltre il predetto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
